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A proposito di legittima difesa
di Giovanni Cofrancesco
Uno dei temi più dibattuti in questo periodo di eccezionale aumento della criminalità e dell’insicurezza per i cittadini è quello dei modi con i quali una persona aggredita e minacciata nella sua persona o nei suoi beni, soprattutto se in casa e ad ore notturne possa difendersi usando la forza, senza rischiare di dovere subire un lungo e costoso processo se non addirittura di essere condannato ad una pena detentiva e a risarcire i danni all’aggressore. Sull’argomento della “legittima difesa” come è comprensibile è stato scritto molto; di recente Carlo Nordio ha giustamente affermato che sia i limiti che la modalità della stessa dipendono essenzialmente dai valori sociali e culturali cui si ispirano i codici penali e più a monte le costituzioni dei diversi Stati. Certamente nel nostro Paese non vi è mai stata una cultura dell’autodifesa dei propri diritti quale ad esempio quella tipica della costituzione americana, la quale, al II emendamento, prevede a tal fine la piena libertà per i singoli di detenere e portare armi. Inoltre è altrettanto vero che il codice penale del 1931 (cosiddetto codice Rocco) aveva e conserva, in parte tuttora, un’impostazione autoritaria che mette al centro il ruolo dello Stato come unico soggetto titolato a proteggere i singoli e che solo eccezionalmente concede a questi ultimi di autodifendersi. Nonostante questo, peraltro, per circa cinquant’anni, sia sotto il regime fascista che sotto la repubblica democratica, indubbiamente la legittima difesa è stata consentita in termini molto più ampi di quanto accade ora.
Se è vero infatti che il codice Rocco era un codice fascista e che prevedeva molti reati disegnati apposta per tutelare la politica del regime e per imporre un’uniformità sociale da “stato etico”, è altrettanto vero che la legittima difesa, prevista dall’art.52, rientrava in una sorta (i puristi del diritto ci perdonino l’espressione impropria) di diritto penale delle cose private, riguardo al quale lo Stato imponeva solo due principi, sostanzialmente condivisibili e non legati in alcun modo al fascismo, tanto che continuarono ad avere valore anche per i primi decenni della repubblica. Il primo era il carattere individuale della responsabilità: chi commetteva un reato o poneva in essere un’aggressione era considerato responsabile delle sue azioni a prescindere dalle condizioni sociali, economiche ecc. nelle quali era maturato il reato. Il secondo era la tutela della legalità: il potere statale anche quando non poteva garantirlo in prima persona, come nel caso dell’autodifesa, considerava il rispetto della legge come un valore primario al punto di privilegiare in linea di massima chi si difendeva per il solo motivo che l’aggressore violando la legge, doveva sopportare le conseguenze della sua azione. Basta sfogliare un manuale di diritto penale degli anni 70 per rendersi conto di quali effetti pratici in sede di applicazione giudiziaria aveva questo modo di intendere l’adeguatezza, cioè la “proporzionalità” (per usare le parole che usava ed usa tuttora il codice) della legittima difesa. Senza scendere a dettagli tecnici, diciamo che questa veniva valutata non tanto mettendo a confronto il danno cagionato all’aggressore con la minaccia da lui portata alla vittima, ma concentrandosi soprattutto sulle diverse possibilità di reazione che quest’ultima aveva avuto a disposizione: prevaleva in ogni caso la tutela di colui che non aveva violato la legge. Non che i pubblici ministeri e i giudici di allora non tenessero conto anche del danno recato all’aggressore: ovviamente la reazione considerata eccessiva veniva punita penalmente, come nel caso del contadino che sparava al ragazzo che gli stava rubando la frutta, ma in generale era pacifico, ad esempio, che il proprietario poteva difendersi con le armi da ogni tentativo di ingresso abusivo, a maggiore ragione se effettuato con violenza verso gli occupanti, in locali privati (abitazioni, negozi ecc.); che la donna oggetto di tentativo di stupro poteva difendersi uccidendo l’aggressore; che si poteva colpire il ladro che fugge con il bottino per impedirgli di portare a compimento il suo crimine ecc.. Inoltre, cosa altrettanto importante, i giudici nel valutare il comportamento di chi aveva reagito effettuavano un giudizio cosiddetto ex ante, cioè per dirla in parole povere, si mettevano nei panni di chi si era difeso e valutavano la situazione nella quale si era svolto il fatto così come era apparsa ai suoi occhi: in tal modo era considerato legittimo usare le armi da parte di una persona svegliata nel cuor della notte, e quindi messa in uno stato di allarme mentale, che al buio feriva un ladro disarmato dato che, si diceva, nella sua condizione di allarme non poteva fermarsi a ragionare sul fatto se l’aggressore fosse armato o no.
A partire dagli anni Ottanta, lentamente ma inesorabilmente, tutto è cambiato: l’adeguatezza, la “proporzionalità” della reazione è stata intesa come confronto tra la lesione che sarebbe cagionata all’aggredito e quella che la reazione provoca all’aggressore senza quasi più tenere conto del fatto che il primo rispetta la legge mentre il secondo la infrange, che il primo gode pacificamente dei propri diritti mentre il secondo viola i diritti altrui. Così è diventato illecito sparare o colpire il ladro perché, si dice, quest’ultimo non lede la persona dell’aggredito ma solo i suoi beni, anche quando (si pensi al furto in una gioielleria, o alla devastazione di un’abitazione) il danno recato ai beni del derubato è tale da condizionarne la vita della vittima tanto quanto un atto di violenza. Non solo: conseguenza altrettanto pesante è il fatto che oggi quasi sempre i pubblici ministeri e i giudici valutano il comportamento di chi si è difeso ex post, cioè con il senno di poi, di modo che capita che venga incriminato e talora condannato, chi ha sparato ad un rapinatore armato di una pistola giocattolo, dato che ha reagito in maniera “sproporzionata”, anche se ai suoi occhi (e probabilmente agli occhi di chiunque si fosse trovano nella stessa condizione) quella pistola sembrava proprio vera. Cosa ha provocato questo cambiamento?
Non una modifica della legge, che è rimasta inalterata sino alle integrazioni (di fatto non molto rilevanti sul piano pratico) del 2006, ma qualcosa forse di più forte e decisivo: una modifica della mentalità negli operatori del diritto. Nelle nuove generazioni di giuristi, formatesi a partire dalla fine degli anni 70, e nelle quali rientra la maggior parte di coloro che oggi ricoprono i ruoli decisivi nella magistratura, si sono diffuse lentamente ma inesorabilmente due idee, che peraltro più in generale sono state fatte proprie dalla maggioranza delle élites economiche, culturali e financo religiose del nostro Paese. La prima, più antica, è quella secondo cui la responsabilità per i crimini non dipende della volontà del singolo che li commette, ma è frutto del malfunzionamento della società, di modo che sostanzialmente il ladro non è una persona che sceglie di delinquere, ma è una vittima di questo malfunzionamento. La seconda, più recente e che si va a sommare alla precedente, è quella dell’egualitarismo buonista, secondo cui la causa ultima di questo cattivo funzionamento della società, e quindi la causa ultima dei reati sta nelle diseguaglianze economiche e sociali.
Questa mentalità, anche se non ha ancora portato ad eliminare il principio, previsto dalla nostra costituzione e su cui si basano tutti gli Stati moderni, per cui chi commette un reato deve pagarne le conseguenze, certo ha modificato talmente le modalità di applicazione di molte leggi come quelle in materia di legittima difesa (ma si pensi anche all’applicazione e alla durata ridicola delle pene inflitte ai condannati), da giungere in molti casi a stravolgerne la portata pratica che avevano in precedenza. Se infatti si ritiene che l’aggressore (a maggior ragione se proveniente dal terzo mondo) sia in fondo una vittima delle ingiustizie e delle diseguaglianze sociali allora paradossalmente è lui a “farsi giustizia da sé”, mentre l’aggredito (a maggior ragione se appartenente al ceto medio) è considerato “complice” di quelle ingiustizie, e quindi va tutelato solo lo stretto necessario ad impedire l’uso della violenza da parte della vera “vittima” della società, cioè l’aggressore. Tutto ciò che va oltre tende ad essere considerato reazione “sproporzionata” e quindi penalmente punibile: di qui i risultati discutibili e aberranti che si sono descritti. Addirittura qualcuno è giunto al punto di affermare che l’unico comportamento lecito per l’aggredito sarebbe la “resistenza passiva”, o quello di accompagnarsi a poliziotti privati o pubblici (macchine di scorta a carico della collettività), pagati per assumersi anche la responsabilità della reazione, come avviene sempre più frequentemente tra le élites economiche e istituzionali (in genere di rigida osservanza buonista) del nostro Paese.
Pe modificare questo stato di cose non servirebbe tanto, sia detto con tutto il rispetto per chi la propone, una modifica del codice, ma una modifica della mentalità: prova ne sia il fatto che la legge del 2006 che ha aggiunto un comma all’art.52 del codice penale, regolamentando la proporzionalità delle reazione nel caso di un’aggressione avvenuta nel domicilio della vittima non ha avuto grandi effetti pratici, questo perché tutto sommato anch’essa in fondo era ed è finalizzata più a non penalizzare troppo la posizione dell’aggressore che a tutelare quella di chi reagisce. Cambiare una mentalità è molto più difficile che cambiare una legge, ma è compito di tutti gli operatori del diritto, pubblici ministeri e giudici, ma anche avvocati e studiosi, che non approvano l’attuale stato di cose provare per quanto è possibile a modificarlo, e forse, guardando anche (nonostante tutti suoi difetti) alla tradizione penalistica, si può arrivare a definire una nozione di “proporzionalità” della risposta da parte dell’aggredito che consenta di punire la reazione vendicativa o anche solo non necessaria, ma che non finisca per privare i singoli di quello che è un diritto fondamentale (“naturale” si diceva una volta) dell’essere umano, quello di difendere sé stessi, le persone care e i propri beni dalle aggressioni ingiuste che il potere pubblico non riesce ad impedire.
Quanto allo spauracchio della società “dei pistoleri” spesso agitato da chi viceversa approva il modo attuale di applicare la legge sulla legittima difesa, è bene ricordare che non è la possibilità per il singolo di reagire alle aggressioni che produce il “Far West”, ma è la carenza di tutela pubblica che costringe il singolo ad autodifendersi. Purtroppo in Italia nel Far West per molti versi ci siamo già: basti pensare al livello di delinquenza e di violenza delle nostre città. Con una differenza però: nelle selvagge regioni dell’America dell’Ottocento quel poco di stato che c’era (gli sceriffi eletti su due piedi, i giudici di passaggio provenienti dalle lontane città) era nettamente schierato, senza “se” e senza “ma”, contro chi violava i diritti altrui, mentre, grazie alla concezione sociale del reato e alla mentalità buonista ed egualitaria, nel nostro Paese troppi “se” e troppi “ma” privilegiano gli aggressori rispetto alle loro vittime.
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