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Mecenatismo ed erogazioni liberali1
di Claudio Consalvo Corduas
Premessa

Il mecenatismo culturale ed il ruolo dei privati finanziatori di iniziative sociali sono aumentati consistentemente per effetto della crisi economica e per la riduzione delle risorse pubbliche2.
Tutti assistiamo alle quotidiane richieste di micro donazioni di due o cinque o sette o nove euro una tantum, chiamando un particolare numero telefonico solidale, ovvero tramite uno stabile bonifico per specifici conti bancari. Altre richieste si spingono più oltre, verso impegnativi lasciti testamentari.
Il “dona anche tu” domina oggi.
Secondo il rapporto 2016 del Censis sono circa 32 milioni gli italiani (il 53% della popolazione totale) che nel corso del 2015 hanno fatto almeno una donazione ad enti che sostengono o svolgono attività socialmente rilevanti. Il nostro 5 per mille concorre a questo “banchetto”. A fronte di un welfare pubblico che si è contratto, si è dilatata la rete dall’intervento individuale sostitutivo.
È emersa prepotentemente “la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione”, come ha evidenziato il Presidente della Repubblica nelle premesse del recente Decreto Cultura3.
Questo tipo di donazioni non pone particolari problemi se non per la capacità dei beneficiari, i c.d. donatari, di gestire tali risorse o di venirne in possesso se distribuite o dirottate dallo Stato italiano.
Un complesso sistema normativo regola le erogazioni liberali private a favore della cultura e più recentemente anche della scuola. Il regime fiscale, con i suoi caratteri peculiari, ne governa gli incentivi. L’idoneità della normativa può assicurare il successo o la mortificazione del sostegno privato alla cultura, alla scuola o alle iniziative sociali.




Cenni sulla normativa vigente4

Va evidenziato che ad una produzione normativa imponente sulle erogazioni liberali, non corrisponde altrettanta produzione scientifica sulla ricostruzione sistematica dell’Istituto, sui suoi principi ispiratori e sui risultati da ottenere in termini di benefici sociali. Dominano le diatribe sugli aspetti tributari del sistema. Per conseguenza, anche dottrina e giurisprudenza si sono occupate essenzialmente delle controversie tributarie in materia di deduzioni dal reddito o di detrazioni dall’imposta o di crediti d’imposta. Nella più parte dei casi generate dalle imprese.
Cercherò di prospettare una ricostruzione del sistema delle erogazioni liberali, attualmente in vigore, innovato dal “Decreto Cultura”5 e dalla legge sulla “Buona Scuola”6.
In questo campo va effettuata una prima distinzione: tra “erogazione liberale” e “sponsorizzazione”. L’erogazione liberale configura un contributo in denaro elargito da un donatore senza che sorgano, in capo al beneficato, obblighi di controprestazione. È questo il caso del mecenatismo puro, disinteressato. La sponsorizzazione configura invece un contratto atipico a titolo oneroso per la promozione di nome, immagine, marchio, attività e prodotti dello sponsor7. Lo sponsee, cioè il soggetto sponsorizzato, assume degli obblighi giuridici nei confronti dello sponsor. Questa distinzione comporta delle differenze sul piano del trattamento giuridico e fiscale dei rispettivi contributi.



Le erogazioni liberali

Due sono stati gli interventi recenti di Governo e Parlamento per favorire le erogazioni liberali: nel caso del patrimonio culturale con il cosiddetto “Art Bonus”, nel caso degli Istituti scolastici con il cosiddetto “School Bonus”. Con essi si è introdotto il credito d’imposta che ha innovato il vecchio sistema delle deduzioni o detrazioni, con diverse percentuali ed importi, per le erogazioni liberali effettuate sia da persone fisiche e da enti non commerciali, sia da soggetti titolari di reddito d’impresa8.
Nel campo della tutela del patrimonio culturale, il Decreto Cultura del 2014 ha fissato i limiti degli importi delle erogazioni liberali, escludendo tutti gli altri stabiliti dalla vigente normativa. Gli scopi delle erogazioni liberali devono, però, essere i seguenti9:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, delle fondazioni lirico sinfoniche e di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Anche le erogazioni liberali per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi, sono state riconosciute come produttive del credito d’imposta10.
La riforma introdotta dal Decreto Cultura del 2014 e dalla Legge di Stabilità 201611 ha reso permanente e strutturale il sistema del credito d’imposta per l’Art Bonus. Inizialmente, il D.L. 83/2014 aveva assegnato solo tre anni di vita al credito d’imposta, con due fasce: 65% del donato per il 2014 e 2015 e 50% per il 2016. La legge di stabilità 2016 ha eliminato questa ripartizione. Pertanto, il 65% delle erogazioni liberali per la cultura, effettuate in ciascun anno, potrà essere sempre portato come credito d’imposta. Questo credito d’imposta incontra comunque due ulteriori limiti: del 15 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche e degli enti non commerciali; del 5 per mille dei ricavi annui dei soggetti titolari di reddito d’impresa12. È escluso, però, ogni altro limite13.
Nel campo del Sistema Nazionale di Istruzione, la riforma del 201514 ha introdotto il cosiddetto School Bonus, cioè il sistema del credito d’imposta per le erogazioni liberali, in denaro, destinate agli investimenti in tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, quindi sia pubblici sia privati paritari ma senza scopo di lucro. Tali interventi devono essere finalizzati:
– a realizzare nuove strutture scolastiche;
– a manutenere e potenziare quelle esistenti;
– a migliorare l’occupabilità degli studenti.

Questa legge di riforma del Sistema Nazionale di Istruzione ha fissato anche le modalità per le erogazioni liberali a favore della scuola. I soggetti che effettuano erogazioni in danaro a favore di qualsiasi istituto del Sistema Nazionale di Istruzione beneficiano di un credito d’imposta ancora ripartito in due fasce e solo per un triennio: 65% del donato per il 2016 e 2017 e 50% per il 2018. Gli ulteriori limiti, in questo caso, non sono relativi (15% del reddito e 5‰ dei ricavi, come per l’Art Bonus) ma assoluti. Infatti, le spese per le erogazioni liberali a favore della scuola sono ammesse come credito d’imposta di ciascun soggetto donatore nell’importo annuo massimo di 100.000 euro15.
Va precisato che la precedente legge del 10 marzo 2000, n. 62, riconosce il Sistema Nazionale di Istruzione come costituito dalle Scuole statali, da quelle paritarie private e da quelle degli Enti locali. Ciò risponde al fine costituzionale di espandere l’offerta formativa e la domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.
Con questi presupposti si giustifica il trattamento fiscale paritetico riservato alle erogazioni liberali di cui siano beneficiarie sia le scuole pubbliche, sia quelle private paritarie e senza fini di lucro.



Le sponsorizzazioni

Ai sensi del Codice dei Beni culturali16, per sponsorizzazione dei beni culturali si intende ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto, uno o più, erogante. Tale promozione deve avvenire in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. Con questo contratto vengono anche definite le modalità di erogazione del contributo, nonché le forme del controllo da parte del soggetto erogante sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce.
L’erogazione di contributi alla cultura da parte delle imprese si è affermato prevalentemente con le sponsorizzazioni, piuttosto che tramite le erogazioni liberali. I maggiori benefici fiscali ne hanno costituito la ragione. Tale orientamento si è ulteriormente affermato dopo che l’art. 29 del D. lgs. del 21 novembre 2014, n, 175, il c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali, ha modificato l’art. 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, parificando il trattamento delle spese per pubblicità a quelle per le sponsorizzazioni.
Si è così risolta un’annosa questione che aveva prodotto un consistente contenzioso e pronunce non uniformi dell’autorità giudiziaria17.
Pertanto, i titolari di reddito d’impresa si sono sempre più orientati ad utilizzare il contratto di sponsoraggio18 di iniziative culturali, rispetto alle forme tradizionali di pubblicità. Infatti, come evidenziato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 356/E del 14 novembre 2002, questa “nuova concezione di pubblicità rivolta al «sociale» (è) caratterizzata dalla circostanza che le campagne pubblicitarie sono sempre più rivolte non tanto a reclamizzare un prodotto come tale, quanto a far sì che l’impresa venga percepita come un elemento indispensabile allo sviluppo della comunità socio-politica in cui è inserita”. Per altro verso, questa soluzione offre alle imprese sia benefici fiscali, sia una forte presenza di immagine, rispetto ai più discreti benefici della mera erogazione liberale.



I procedimenti

Differiscono gli elementi che caratterizzano i procedimenti relativi all’Art Bonus rispetto a quelli relativi allo School Bonus.
Nel dettaglio dei procedimenti amministrativi e fiscali, concernenti le erogazioni liberali regolate dal cit. Decreto Cultura (art. 1, comma 6), da un lato risultano espressamente abrogate – anche perché, di fatto mai attuate – le disposizioni in tema di “micro-mecenatismo” dei privati alla cultura19, dall’altro con il Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo sono state individuate apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico. Detto Regolamento è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171. Il relativo articolo 24, al comma 2, lettere dd) ed ee), prevede che la Direzione generale “Bilancio” provveda a definire le specifiche tecniche e le modalità operative attraverso le quali i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali – effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali – comunicano mensilmente al Ministero l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute e provvedono a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse. A tal fine detta Direzione predispone e cura la creazione e la gestione di un’apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero per la trasparenza delle donazioni ammesse a fruire dei benefici fiscali. Le donazioni vengono, quindi, associate ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali con tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, agli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, ai fondi pubblici assegnati per l’anno in corso, all’ente o all’ufficio responsabile del bene, nonché alla loro fruizione. Inoltre, sempre detta Direzione è tenuta a favorire, coadiuvata dalla Direzione generale Musei e dai Poli museali regionali, l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali. Questa Direzione, con l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua gli strumenti necessari ad assicurare il flusso delle risorse, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo.
Anche in questo contesto non sembra previsto un particolare regime per veicolare il “micro-mecenatismo”. Pertanto, quest’ultimo deve adattarsi al sistema generale, tarato piuttosto per il “macro-mecenatismo”.
È interessante notare che sono considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante20.
L’originaria guida alle agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali, redatta nel 2007 dall’Agenzia delle Entrate, cioè prima dell’introduzione dell’Art Bonus e dello School Bonus, dedicava ben 32 pagine ad esporre la complicata struttura normativa e burocratica che presiedeva a tali erogazioni21. All’epoca ci si domandava se l’aspirazione dell’Agenzia delle Entrate ad evitare abusi, finisse per mortificare il sistema.
Per quanto concerne le erogazioni liberali a favore delle scuole, il 90% viene erogato ai beneficiari in unica soluzione, il restante 10% viene assegnato a quelle scuole che beneficiano delle erogazioni in questione in misura inferiore al valore medio per alunno22. Il che in linea di principio è anche giusto, ma l’introduzione delle percentuali complica il sistema, aumenta la sua burocratizzazione e rallenta l’attuazione degli interventi.
Come ho accennato, il regime attuale che governa le elargizioni liberali in esame, a differenza che in passato, considera gli importi di queste erogazioni come crediti d’imposta e non più come somme deducibili o che originano detrazioni d’imposta. La differenza è sostanziale in termini di convenienza per il contribuente. Le somme deducibili e le detrazioni d’imposta trovano un limite di utilizzo rapportato al reddito lordo e all’imposta lorda. Ad esempio:
– in presenza di un reddito lordo di 10.000 euro un eventuale onere deducibile di 15.000 europotrà essere utilizzato al massimo fino a 10.000 euro per azzerare il reddito e gli ulteriori 5.000 euro verranno persi;
– in presenza di un’imposta lorda di 10.000 euro una eventuale detrazione d’imposta di 15.000 euro potrà essere utilizzata al massimo fino a 10.000 euro per azzerare l’imposta e gli ulteriori 5.000 euro verranno persi.

Il credito d’imposta, nelle percentuali ammesse, rappresenta, invece, un acconto sulle imposte da corrispondere al Fisco e quindi incide sul montante di tali imposte, riducendolo, ed eventuali eccedenze potranno essere utilizzate in seguito. Se, ad esempio, a fronte di un’imposta lorda annua di 10.000 euro, il contribuente ha diritto ad un credito d’imposta ammissibile di 15.000 euro, non solo azzererà l’imposta dovuta per quell’anno, ma potrà portare a credito negli anni successivi l’eccedenza non utilizzata di 5.000 euro che, quindi, non andrà persa.
Mi auguro che risulti evidente, rispetto al passato, l’attuale notevole incremento del vantaggio fiscale per il contribuente che voglia effettuare delle erogazioni liberali.




L’Art Bonus

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014 – solo in parte superata dall’art. 1, comma 318, della cit. Legge di Stabilità 2016 – fissa le modalità di versamento delle erogazioni liberali per la cultura, l’Art Bonus per intenderci. Ho già detto sui donatori e sui limiti delle donazioni, nonché sulle finalità delle stesse. La Circolare dedica molto spazio all’utilizzo del credito d’imposta. Il credito era ripartito in tre quote annuali di pari importo. La quota di un terzo del credito d’imposta costituisce il limite massimo fruibile annualmente. Il credito è ora utilizzabile tramite compensazione, ex art. 17 D. lgs. 9 luglio 1997, n. 241. L’Art Bonus può essere fruito come credito d’imposta senza alcun limite quantitativo esogeno, ex co. 4 art. 1 D.L. 83/201423, cioè salvo quelli percentuali endogeni stabiliti dalla stessa legge. L’Art Bonus non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sui redditi, né ai fini dell’IRAP, né ad altre determinazioni. Con la Circolare del Ministero dei Beni culturali n. 183 del 22 dicembre 2005, con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14 giugno 2007, con la cit. Circolare 24/E/2014, capo 6 “Adempimenti”, vengono indicate le seguenti modalità per l’effettuazione delle erogazioni liberali per l’Art Bonus:
1) occorre avvalersi esclusivamente di specifici sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di adeguati controlli quali: banca o ufficio postale, con carte di debito o di credito o prepagate, vaglia postali, assegni bancari o circolari; sembrerebbero esclusi i contanti in quanto in tal senso si esprimono sia la cit. Risoluzione 133/E/2007, al punto 2 del parere, sia la cit. Circ. 24/E/2014, nel capo 6, che richiamano in via esclusiva l’articolo 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale regola il “Pagamento con mezzi diversi dal contante”, sia la Comunicazione MiBAC su “Erogazioni liberali delle Imprese a favore della cultura”; allo stato apparirebbe quindi ammissibile il pagamento in contanti per l’Art Bonus solo tramite banca o posta;
2) la eventuale convenzione tra il soggetto erogatore ed il beneficiario attuatore dell’iniziativa culturale, se uno dei due fosse un’amministrazione pubblica, dovrà essere corredata dal relativo progetto con specifica dei costi, dei finanziamenti, delle liberalità, dell’avvenuto versamento delle somme e dei tempi di attuazione;
3) tra persone giuridiche private l’accordo scritto dovrà comprovare la volontà di realizzare l’iniziativa culturale e di contribuire alla stessa, corredandola comunque con la predetta documentazione.



Lo School Bonus

Il comma 148 dell’art. 1 della legge 107/2015, sulla riforma del sistema scolastico, prevede che il credito d’imposta relativo allo School Bonus è riconosciuto se effettuato secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’Istruzione di concerto con quello dell’Economia. Le modalità di versamento e di utilizzo del credito d’imposta sono state poi precisate nel Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’8 aprile 2016. Gli articoli 3 e 4 indicano analiticamente gli adempimenti da ottemperare. Tuttavia, non sono precisati i sistemi di pagamento. Quindi, per analogia con l’Art Bonus, potrebbe sussistere un rinvio implicito al sistema generale previsto dal cit. art. 23 del D. lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, quindi con esclusione del pagamento diretto in contanti.
Le somme devono essere versate su uno specifico capitolo del bilancio dello Stato con apposito codice IBAN; i versamenti devono essere effettuati distintamente per ciascuna istituzione scolastica beneficiaria; nella causale del versamento devono essere riportati, “nell’esatto ordine di seguito indicato”:
a) il codice fiscale delle istituzioni scolastiche beneficiarie;
b) il codice della finalità alla quale è vincolata ciascuna erogazione, scelto tra i seguenti: 1) realizzazione di nuove strutture scolastiche, 2) manutenzione e potenziamento di strutture scolastiche esistenti, 3) sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti;
c) il codice fiscale dei soggetti che effettuano le donazioni, persone fisiche o enti non commerciali o soggetti titolari di reddito d’impresa.

Tanto per le modalità di versamento delle erogazioni liberali per gli Istituti scolastici. Poi sono indicate le modalità di utilizzo del credito d’imposta:
1) le erogazioni liberali sono ammesse al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta; a differenza dell’Art Bonus che non ha limiti assoluti di importo, salvo quelli percentuali e soggettivi fissati dalla legge che l’istituisce;
2) il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono effettuate le erogazioni liberali; il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo; la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale;
3) le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
4) per i soggetti titolari di reddito di impresa il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.



Conclusione

In sintesi in Italia sono deducibili le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose; le donazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG); le donazioni in denaro o in natura a Onlus, associazioni e fondazioni di promozione sociale riconosciute; le donazioni a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e agli enti parco regionali e nazionali; le erogazioni liberali ai partiti politici; le erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche; le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso; le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale; le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche ad enti ed istituzioni pubbliche; le erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; le erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa.
In particolare, possono beneficiare delle erogazioni liberali per la cultura24:
– lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;
– le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o dagli Enti locali;
– gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali;
– i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi 5 anni precedenti l’anno d’imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari o che, pur non avendoli ricevuti, si trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di imposta in cui avviene l’erogazione;
– i soggetti che abbiano comunque ricevuto ausili finanziari, almeno in uno degli ultimi 5 anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene l’erogazione, direttamente previsti da disposizioni di legge statale o regionale;
– le associazioni, fondazioni e consorzi costituiti sia tra enti locali e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie precedenti, sia esclusivamente tra questi ultimi soggetti;
– le persone giuridiche private titolari o gestori di musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità di beni mobili soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato;
– le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte, così come definite dal Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.

Inoltre, possono beneficiare delle erogazioni liberali per la scuola con credito d’imposta:
– tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione: siano essi scuole statali, o paritarie private senza finalità di lucro, o gestite da Enti locali.

Questo in sintesi il sistema. Ora procediamo indirettamente. Il successo del sistema si valuta soprattutto in base ai risultati. Quali sono gli importi ricavati in Italia dalle erogazioni liberali a favore della cultura25?




Dimensioni economiche delle donazioni

I dati storici delle dimensioni delle elargizioni liberali alla cultura sono contenuti nella recente Circolare del Ministero dei Beni culturali n. 118 del 22 dicembre 2016. Da essa si evincono interessanti elementi.
In primo luogo, gli esiti delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2015 dai soggetti di cui all’articolo 100, comma 2, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), per intenderci quelli titolari di reddito d’impresa, ammontano ad euro 22.770.500,00. Quelli effettuati sempre nel 2015 ai sensi dell’art. 15, lettera h) del cit. TUIR, per intenderci quelli effettuati da persone fisiche e da enti non commerciali, in particolare da fondazioni bancarie, ammontano ad euro 3.719.711,72.
In secondo luogo, emerge anche una profonda sperequazione tra le aree geografiche di origine di dette erogazioni liberali effettuate dalle imprese. Nel 2015 il nord d’Italia con una popolazione di 27.754.578 di residenti ha concorso attraverso le proprie imprese con l’importo di 16.100.352,00 di euro (pari a 0,58 euro a testa); il centro con 12.067.803 di residenti ha analogamente concorso con 6.129.363,00 di euro (pari a 0,50 euro a testa); il sud con 20.843.170 di residenti ha pur’esso analogamente concorso con 540.785,00 di euro (pari a 0,02 euro a testa)26.
L’importo totale delle erogazioni liberali per la cultura, effettuate da imprese e persone fisiche nel 2015 in Italia, ammonta ad euro 26.490.211,72. Nel decennio 2006-2015, il 2015 è stato l’anno con il più basso livello di erogazioni liberali. Il 2010 ha rappresentato il picco più alto con un totale di 58.356.273,60 euro di erogazioni liberali per la cultura effettuate da imprese e persone fisiche27.
Sembrano cifre imponenti, ma andiamo ad eseguire qualche analisi di dettaglio. Per esempio occorrono 20 milioni di euro per restaurare solo la Domus aurea a Roma. Nei primi sei mesi del 2015 a questo fine i privati hanno donato solo 15.000 euro28. Nel 2015 si sono ridotte le erogazioni liberali (-19%) ed i contributi delle banche (-12%) con i quali si sperava di rimediare al taglio dei fondi pubblici29. Il 2016 è stato un anno di parziale ripresa. Sono tornate ad investire nella cultura le fondazioni bancarie con 280,1 milioni di euro in generale a favore di arte, attività e beni culturali; nonché, secondo alcune fonti, circa 3.402 donatori tramite gli Art Bonus avrebbero erogato più di 60 milioni di euro a 714 enti beneficiari30. Con la Legge di Stabilità 2016, il Ministero dei Beni culturali è stato autorizzato ad investire nel 2016 circa 2 miliardi per un complesso sistema di interventi31.
Dall’introduzione dell’Art Bonus, tramite il D.L. 83/2014, ammonta a 100.075.851 di euro il complessivo importo delle erogazioni liberali, di cui euro 51.397.194 da imprese, euro 45.103.472 da enti, ed euro 3.577.184 da persone fisiche32.
Non è ancora disponibile una analoga Circolare del Ministero dell’Istruzione sugli importi e distribuzione geografica delle donazioni liberali a favore della scuola.
Le cifre delle erogazioni liberali alla cultura non sono entusiasmanti. Non quelle del settore pubblico che sconta i rigori della spending review. Né quelle del settore privato che evidentemente risulta ancora poco sensibilizzato ad investire o donare nel settore della cultura, nonostante i recenti notevoli incrementi delle premialità fiscali, sebbene temperati da alcuni vincoli posti per esigenze del bilancio statale.
Inoltre, il sistema prevede alcuni vantaggi indiretti per le casse dello Stato.
L’art. 15, lett. h), del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il Ministero dei Beni culturali stabilisce i tempi per l’utilizzazione delle erogazioni liberali a favore dei soggetti beneficiari. Nel caso in cui le erogazioni liberali non venissero integralmente utilizzate nei termini assegnati le stesse affluiranno interamente33 all’entrata del bilancio dello Stato34.
Infine, va evidenziato che l’art. 100, co. 2, lett. m), del cit. D.P.R. 917/1986 (TUIR) e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un prelievo forzoso a favore delle Entrate dello Stato pari al 37% del maggior importo incassato dagli enti beneficiari di erogazioni liberali, rispetto all’importo stabilito a loro favore dal Ministero dei Beni culturali35.
Sulla gestione delle erogazioni liberali i donatori risultavano poco coinvolti fino all’adozione del Regolamento 171/201436 di cui già ho detto.




Le opzioni praticate in altri Stati

In tutti gli Stati nei quali le erogazioni liberali hanno raggiunto un livello significativo, i procedimenti amministrativi e soprattutto fiscali sono stati facilitati. Di norma i maggiori adempimenti gravano sui beneficiari delle donazioni i quali sono tenuti a comunicare le informazioni relative alle donazioni. I donatori sono di norma agevolati: per loro è sufficiente produrre la ricevuta del versamento effettuato.
Vediamo per grandi linee come funzionano due altri importanti e analoghi sistemi.
In Francia, tra il 1987 ed il 2016 sono state approvate diverse leggi per incoraggiare la pratica del mecenatismo37. Fra queste la legge fondamentale di riferimento è quella comunemente chiamata “Loi Aillagon“, cioè la legge n. 2003-709 del 1° agosto 2003 “relative au mécénat, aux associations et aux fondations” e successive modificazioni. Con questa legge si è realizzata una profonda riforma del sistema di incentivazione del mecenatismo culturale38. In pratica, le imprese beneficiano di un credito d’imposta pari al 60% del donato, nel limite del 5‰ della propria cifra d’affari39. In caso di perdita di esercizio, il credito d’imposta può essere spalmato su un periodo di cinque anni. I privati beneficiano di un credito d’imposta pari al 66% del donato, nel limite del 20% del proprio reddito imponibile40.
Il modello francese si è dimostrato efficace nel favorire la pratica del mecenatismo, sia sul piano individuale, che d’impresa. Ha offerto ampi margini alla premialità sulle donazioni ed ha distinto tra le diverse figure dei donatori: da un lato, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale; dall’altro lato, le imprese. Il sistema francese del 2003 ha ispirato parte della riforma del sistema delle erogazioni liberali in Italia, in particolare il regime previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 83/2014 che ha introdotto l’Art Bonus, il cui comma 2 ha distinto la posizione dei privati da quella delle imprese41.
La Corte dei Conti francese, a suo tempo, si occupò della gestione dei trentasette musei nazionali42 e poté rilevare che il mecenatismo “constitue l’un des traits saillants de la décennie”. A tanto ha concorso la modificazione del regime fiscale che ora regola il mecenatismo culturale introdotto dalla legislazione del 2003. Si è passati ad un regime premiale di riduzione delle imposte tra il 60% ed il 90%, a seconda del tipo di intervento, rispetto a quello precedente molto meno favorevole alla riduzione del reddito per effetto delle erogazioni liberali per mecenatismo. Come esempio del brillante successo di questa riforma è stato portato il caso del Museo del Louvre. I proventi del mecenatismo a favore di questo museo sono passati da 310.000 euro nel 2002 a 7,44 milioni di euro nel 2009, con un anno di picco nel 2008 in cui sono stati registrate donazioni per 16,51 milioni di euro43.
In Francia risultano detraibili dall’imposta le donazioni44:
– ad associazioni che nel 2016 aiutano le persone in difficoltà nella misura del 75% del loro importo e fino ad un limite di 530 euro, e nella misura del 66% per gli importi superiori;
– ad organismi no-profit che perseguono fini d’interesse generale, fondazioni, enti di ricerca, ecc. ed ai partiti politici, per il loro funzionamento e per il finanziamento delle campagne elettorali, nella misura del 66% del loro importo fino ad un massimo del 20% del reddito imponibile.

Sono anche detraibili sotto forma di crediti d’imposta le somme:
– per acquisto di beni culturali nella misura del 40%;
– per attività industriali, commerciali o agricole, finalizzate ad investimenti nella ricerca.

Il mecenatismo in Francia, grazie alla defiscalizzazione ed a una sensibilizzazione di massa, incanala verso la cultura più di un 1 miliardo di euro all’anno, tramite circa 6.700 donazioni45.Nel 2008 le erogazioni liberali in Francia hanno rappresentato lo 0,14% del PIL46.
Negli Stati Uniti d’America la politica nel campo della cultura è ribaltata rispetto a quella europea. Il settore pubblico interviene solo per integrare i fondi privati destinati a specifiche iniziative. Lo Stato rinuncia al prelievo sulle donazioni private. In pratica, il donatore statunitense può dedurre, entro gli ampi limiti consentiti, l’importo della donazione dal suo reddito imponibile. Pertanto, il “costo” della donazione per il contribuente sarà costituito dalla differenza tra l’importo donato e l’imposta dedotta. Lo Stato rinuncia al prelievo fiscale su questo tipo di donazioni, configurando così un sostegno indiretto alle iniziative culturali, incentivato dagli sgravi fiscali47. Tale politica culturale assurta a sistema favorisce ed incentiva le iniziative spontanee della società civile.
Più nel dettaglio, il governo federale degli Stati Uniti prevede che una parte dei redditi sia esente da tasse (la “standard deduction“) la quale varia a seconda dello stato civile del donante ed è indicizzata all’inflazione (per il 2016 un celibe ha diritto ad una deduzione di 6.300 $). La deduzione standard può venire sostituita nella dichiarazione dei redditi, in base alle preferenze del contribuente, tramite deduzioni individuali (le “itemized deductions“). Queste possono essere, per esempio, gli interessi su un mutuo, oppure sui prestiti scolastici. La deduzione per donazioni a fini di beneficienza è disponibile solo per coloro che scelgono questa seconda opzione (la “itemised deduction”), che è pertanto particolarmente utilizzata da:
– ceto medio con mutui, piccole imprese, professionisti, etc.;
– grandi donatori.

Negli USA è possibile dedurre fino al 50% del proprio reddito imponibile, limite che si riduce al 30% a seconda del tipo di organizzazione sostenuta48.
Va evidenziato che negli USA per avere diritto ad un credito fiscale la donazione non deve generare un ritorno per il donatore. Per esempio, se si compra un biglietto per una cena di beneficienza, mettiamo per 100 e la sera della cena si effettua una donazione aggiuntiva di 200 la quantità che si potrà dedurre dalle tasse sarà solo di 200 $ (cioè i primi 100 $ non saranno deducibili poiché hanno dato diritto ad una cena).
Negli USA è elevatissima la propensione a donare49:
– in tutte le fasce di reddito, con eccezione di quella più bassa, più del 50% dona in beneficienza (tra coloro che guadagnano annualmente più di 160.000 il 93% dona);
– gli americani donano in media il doppio degli inglesi e 20 volte più degli italiani o dei tedeschi;
– l’1% dei più ricchi contribuenti americani effettua 1/3 delle donazioni totali50. Negli Stati Uniti nel 2008 le erogazioni liberali hanno rappresentato l’1,67% del PIL51.

In ogni caso, va sfatato il mito che negli USA siano deducibili le erogazioni
liberali di qualsiasi importo.




Due casi emblematici italiani: best and worst practices

Due storie italiane sono emblematiche di comportamenti divergenti se non opposti, in rapporto all’utilizzo e valorizzazione delle erogazioni liberali. Da un lato la Fondazione Onlus che gestisce la Casa Museo Poldi Pezzoli di Milano. Dall’altro lato l’Ospedale G. Capilupi di Capri.




Il caso Museo Poldi Pezzoli

Nel testamento segreto del 1871 Gian Giacomo Poldi Pezzoli (Milano 1822-1879), dispose “che l’appartamento da me occupato nell’ala tra il giardino e le due corti del mio palazzo via del Giardino n. 12 colla armeria, coi quadri, coi capi d’arte, colla biblioteca e coi mobili di valore artistico che vi si troveranno all’epoca di mia morte costituisca una Causa o Fondazione Artistica nel senso che venga mantenuto... ad uso e beneficio pubblico in perpetuo colle norme in corso per la Pinacoteca di Brera”52. Con una soluzione giuridica d’avanguardia, il museo fu dotato dal testatore di una rendita ”annuale da erogarsi nella manutenzione e nell’aumento dell’armeria, dei quadri e degli oggetti d’arte”, pari a 2mila lire annue per il mantenimento ed a 6mila lire per gli acquisti 53. Per avere una idea delle dimensioni economiche del lascito, un Carpaccio venne acquistato da G. G. Poldi Pezzoli per 500 lire. Un anno dopo la sua morte iniziano a pervenire donazioni. Questa Fondazione, ora Onlus, si regge fra l’altro con i contributi, le elargizioni, i sussidi corrisposti dallo Stato, da pubbliche amministrazioni e da privati. Al sostegno della gestione concorrono gli apporti versati dagli Enti sovventori nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Il museo privato è finanziato fondamentalmente da privati, nel caso anche da istituti di credito, e viene gestito secondo criteri privatistici.
La Fondazione che gestisce come Onlus il museo Poldi Pezzoli ha adottato nel 2011 uno Statuto che consente la presenza nel proprio Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dell’Ente sovventore, cioè erogatore di donazioni, finché eroga l’importo convenuto; in caso di mancato rinnovo dell’impegno da parte di un Ente sovventore, questo perde il diritto di nomina di un membro del Consiglio..
Il Museo non potrebbe reggersi solo sul magro apporto del contributo del settore pubblico che ha coperto il 12,5% delle entrate totali nel 2015. L’apporto del settore privato ha coperto ben il 55% delle entrate totali sempre del 201554.
Nel tempo il Museo ha potuto così arricchire le proprie collezioni e migliorarne la fruibilità, da divenire una struttura d’avanguardia.
Come si è riusciti ad attrarre stabilmente il settore privato a sostenere questo museo? Quali le chiavi del successo della formula utilizzata e delle iniziative intraprese? Come ha compiuto un salto nella percezione del pubblico, nonché nella reputazione presso Istituzioni ed ambienti culturali?
La risposta sta nella struttura gestionale del Museo e nella sua governance.
Dei quattordici membri del Consiglio di Amministrazione, un numero non maggiore di sei sono nominati uno per ciascuno dagli Enti sovventori. Questi Enti sovventori, di diritto pubblico o privato, per acquisire questo diritto devono essersi impegnati a versare i contributi annuali, di importo predefinito, per l’attività della Fondazione per un periodo triennale. Gli Enti sovventori vengono individuati ed indicati dal Consiglio di Amministrazione di triennio in triennio. La scelta è dettata dal contributo economico ma anche e soprattutto culturale che i sovventori possono apportare. Gli stessi vengono iscritti in un elenco pubblico a cura dello stesso Consiglio. Ad oggi gli Enti sovventori sono appunto sei (Banca popolare di Milano, Fondazione Banca del Monte di Lombardia, Credit Suisse, Van Cleef & Arpels, UBI Banca Popolare Commercio & Industria, Fondazione V. Polli e A. M. Stoppani Onlus che ha sostituito nel 2016 la Camera di Commercio di Milano uscita nel 2015) e concorrono con 75.000 euro annui ciascuno.
Testimonia quanto indicato la nota introduttiva del rendiconto 2015 del Presidente del C.d.A., avv. prof. Mario Cera, “il ruolo di questi Enti è quanto mai opportuno non solo in una, imprescindibile ormai, esigenza economica, ma anche per il contributo di professionalità e responsabilità che essi apportano per il tramite di loro qualificati rappresentanti nel governo del Museo”. Inoltre, due dei cinque membri del Comitato di gestione, o esecutivo, vengono nominati fra i membri del Consiglio, rispettivamente: il primo quale espressione dei Rappresentanti tradizionali (eredi di Gian Giacomo Poldi Pezzoli e Amici del Museo) e il secondo quale espressione degli Enti sovventori. Tutte le cariche degli Organi della Fondazione sono gratuite. Inoltre, tutti i Consiglieri di amministrazione non rappresentano gli Enti o Organismi che li hanno nominati, né ad essi rispondono55. Ovviamente si decade dall’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione se l’Ente sovventore omette di versare il contributo prestabilito.
Sostiene l’attività del Museo anche l’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli, nata nel 1960, che nomina un membro nel Consiglio di Amministrazione. In particolare, questa Associazione intende favorire iniziative mecenatistiche e sostenere il Museo ed il suo patrimonio culturale, aumentando la raccolte d’arte del Museo, la biblioteca e gli archivi56.



Il caso Ospedale Capilupi

Questo secondo caso riguarda un rapporto pubblico-privato, tra una donatrice tedesca, un appaltatore caprese e l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro.
Il meccanismo giuridico è stato elaborato da un notaio napoletano che ha attinto a tutta la sua fantasia, esperienza amministrativa e competenza per cercare di superare difficoltà burocratiche e possibili indebiti condizionamenti che potevano frapporsi al recupero e rifunzionalizzazione dell’intera ala storica dell’Ospedale G. Capilupi di Capri, grazie ad una donazione di risultato da parte della signora tedesca Claudia Zweig.
Con contratto di appalto e di donazione del 9 maggio 200957 – in cui erano costituiti la donatrice, l’appaltatore e la beneficiaria ASL – furono configurati, in unico contesto, appalto e donazione indiretta con i quali la signora Claudia Zweig Messanelli, per onorare la memoria del marito, mise a disposizione la consistente somma di euro 2.099.900,00, destinati alla “fornitura” di una specifica opera pubblica completata. Questa modalità intendeva superare le pastoie ed i ritardi burocratici nell’utilizzo tempestivo ed effettivo delle donazioni private per fini sociali.
Il meccanismo trovava la propria giustificazione, su altro fronte amministrativo, nell’orientamento precedentemente assunto dal Ministero dei Beni culturali58 e condiviso dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui i soggetti che “provvedano, direttamente, al pagamento delle fatture per la progettazione e l’esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico, appare elemento che non influisce sul meccanismo di liberalità”59.
Quanto di prevedibile all’epoca, il 2009, fu preso in considerazione ed anticipato sul piano giuridico. Tutti i presupposti amministrativi e tecnici erano stati adempiuti o soddisfatti, conformemente alla normativa regolante il caso. Esisteva il progetto esecutivo dei lavori di recupero e di adeguamento funzionale del Presidio ospedaliero. Tale progetto era stato poi dichiarato conforme alla normativa vigente e quindi anche approvato dal competente Direttore Generale. Il Commissario straordinario dell’«Azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro» aveva approvato la bozza del contratto di appalto. L’impresa che doveva eseguire i lavori era stata individuata ed aveva accettato le condizioni dell’appalto e con l’appalto/donazione risultava contrattualizzata. Erano indicati i prezzi unitari applicabili per materiali, operai e mezzi d’opera, noli e lavori, da applicarsi anche per eventuali varianti.
La donatrice, al fine di rispettare i requisiti giuridici della donazione, si era spogliata della somma di circa euro 2.100.000,00, facendola affluire su un conto corrente presso l’Agenzia di Capri del Banco di Napoli. La gestione di tale conto era affidata ad un fiduciario della donatrice a cui era stato conferito il mandato di provvedere, anche nell’interesse dell’ASL Napoli 1, all’utilizzazione delle somme depositate ai fini del pagamento dei diversi stati di avanzamento lavori.
Secondo quanto previsto dal contratto di appalto e di donazione, l’opera sarebbe stata eseguita e consegnata entro 365 giorni dalla data del contratto e cioè entro un anno dal fatidico 9 maggio 2009 di stipula. La donatrice e committente non avrebbe potuto recedere unilateralmente dall’appalto, salvo il caso di impossibilità di esecuzione dell’opera. Tutto appariva risolto ed al sicuro da eventuali “sorprese”.
Ma la raffinata tecnica giuridica napoletana nulla poté contro la variabile burocratica e le prospettate varianti.
Così è stata commentata l’evoluzione della vicenda dalla pubblicistica locale. Eterni sono i lavori di restauro all’ospedale Capilupi, l’unico attivo sull’isola di Capri. Si è proceduto tanto a rilento che Claudia Zweig Messanelli, la benefattrice di origine tedesca che aveva elargito una donazione di 2 milioni e 100 mila euro, che più di una volta aveva anche minacciato di ritirare la somma se quella colpevole inerzia non fosse finita, alla fine per protesta ha ritirato la somma.Il cantiere è restato fermo per diversi anni per intoppi burocratici. La «burocrazia» ha vinto sul gesto solidale e lungimirante di Claudia Zweig Messanelli60. Altro che 365 giorni per la conclusione dei lavori!
La normativa attualmente vigente ed in parte sopravvenuta facilita questo genere di iniziative. Tuttavia, non c’è la possibilità di elargire donazioni di scopo, nel caso per l’esecuzione di un’opera pubblica completa, senza incappare nelle resistenze e lentezze burocratiche, seppur legittime e giustificate da altre norme vigenti.
Per altro verso, c’è stato chi si è domandato se la vicenda dell’Ospedale di Capri non avrebbe potuto far configurare un danno erariale di competenza della Corte dei Conti.



Possibilità di miglioramento

Il sistema dei bonus per l’arte e per la scuola rappresenta una evoluzione estremamente positiva, rispetto ai precedenti sistemi di agevolazione ed incentivazione del mecenatismo e delle iniziative sociali promosse dal basso in Italia. Ovviamente è un sistema migliorabile, come tutti i sistemi normativi.
Quali potrebbero essere gli àmbiti per un possibile miglioramento dell’Istituto delle donazioni sociali per cultura e scuola?
La vastità del patrimonio culturale italiano è tale da rendere insufficiente qualsiasi impegno finanziario pubblico. Pertanto, sarà sempre utile un integrativo partenariato pubblico-privato. Per favorire l’impegno privato, oltre all’incentivo fiscale, occorre che sia conferita dignità formale a tale contributo. La partecipazione del privato al finanziamento deve essere premiata con adeguato controllo assegnato a questa componente nell’uso dei fondi destinati alle iniziative culturali. Inoltre, occorrerebbe dare maggiore evidenza mediatica agli interventi dei privati.
Sotto questo profilo, si sottolinea spesso l’efficienza del sistema statunitense nello stimolare e valorizzare l’intervento privato, rispetto a quello continentale europeo ed in particolare a quello italiano. Tuttavia, due elementi distinguono nettamente queste realtà. Nei paesi anglosassoni la partecipazione della società civile è forte e si fa rispettare. In Italia, in particolare, ciò non avviene nelle dimensioni di un coinvolgimento complessivo della società civile. Inoltre, la sostanziale differenza tra il sistema italiano e quello statunitense è rappresentato dalla sproporzione dell’incidenza del patrimonio culturale rispetto alla dimensione demografica di questi due paesi. La ridotta popolazione dell’Italia a fronte dell’enorme patrimonio di beni culturali ivi esistente, rispetto alla inversa situazione statunitense, fa ritenere che in Italia l’intervento pubblico sarà sempre necessario e predominante, per quanto possa essere integrato da quello privato.
L’Art Bonus, come abbiamo visto, offre maggiori vantaggi fiscali ai donatori, rispetto alle precedenti analoghe normative. Tuttavia, da queste agevolazioni resterebbero sempre fuori le quote di donazione che superassero i limiti endogeni posti dall’art. 1 del Decreto Cultura, non modificati dalla Legge di Stabilità 2016. Perché porre limiti ad una possibile maggiore disponibilità dei privati? Perché disincentivarla?
Dominano le esigenze di equilibrio del bilancio dello Stato, come indicato sia dall’art. 17 del Decreto Cultura, sia poi dall’art. 1, comma 319, della Legge di Stabilità 2016, sia dall’art. 1, comma 150, della legge sulla Buona Scuola sulla necessaria copertura finanziaria di tali provvedimenti che indirettamente quantificano i mancati introiti fiscali. Secondo il legislatore l’investimento di scopo dei mecenati è ammissibile, ma con juicio.
Inoltre, è stato sostenuto che per promuovere i contributi delle imprese alla cultura potrebbe essere più conveniente semplificare le procedure, in particolare unificando le due agevolazioni: quella prevista dal TUIR con l’art. 100, comma 2, lett. m), sulle erogazioni liberali per compiti istituzionali e per programmi culturali, e quella prevista dall’art. 108, comma 2, sulle spese di pubblicità e di propaganda61.
A questo punto, comunque, sorge spontanea una ulteriore riflessione. Perché l’Art Bonus non ha limiti di ammissibilità al credito d’imposta, salvo quelli percentuali fissati dalla stessa legge, mentre lo School Bonus è ammesso in cifra assoluta fino a 100.000 euro? Eterne esigenze di bilancio delle diverse Amministrazioni, nel caso quella del Ministero dell’Istruzione. Lo Stato può sostenere i mancati introiti del credito d’imposta fino ad un certo limite, anche se le relative donazioni sostengono l’impegno finanziario dello stesso Stato per investimenti nell’istruzione e ne stimolano l’efficienza della spesa.
Nel campo scolastico resta aperta la regolamentazione tramite convenzione dei rapporti tra l’istituzione scolastica beneficiaria e l’ente locale proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento. L’istituzione scolastica eroga le risorse all’ente locale proprietario che gestisce e realizza gli interventi62. In questo caso il peso dei donatori è inesistente. La relativa convenzione potrebbe prevedere un rapporto trilaterale: Istituzione scolastica, Ente proprietario, Appaltatore, per un progetto su cui sia stato sentito e vigili anche il donatore o il comitato dei donatori.
Nel campo dei bonus arte e scuola – sebbene quest’ultimo non sia ancora permanente e strutturale – sarebbe da finanziare un progetto per costituire tramite un operatore, esistente o nuovo, una rete informatizzata di postazioni per le erogazioni liberali a favore di musei, di siti archeologici, di scuole, ecc. Una tale rete, analoga a quella utilizzabile oggi presso le tabaccherie per diversi tipi di pagamenti, anche in contanti, potrebbe avere nel corso del tempo un pubblico di riferimento di diversi milioni di potenziali piccoli o medi donatori che difficilmente si recheranno in banca o alla posta per questo tipo di micro donazioni.Queste postazioni, collocate presso le biglietterie dei siti culturali o presso le scuole o presso le tabaccherie, preferibilmente contigue alle sedi, potrebbero essere dotate di un terminale di pagamento la cui ricevuta, con l’indicazione del codice fiscale del donatore e degli altri dati richiesti, potrebbe costituire titolo per beneficiare del credito d’imposta. Il sistema sarebbe analogo a quello attualmente in atto presso le farmacie, ai fini della deducibilità dei relativi scontrini muniti del codice fiscale dell’acquirente. L’eventuale comunicazione della e-mail del donante consentirebbe al sistema informatico di tenerlo anche aggiornato sull’utilizzo della sua donazione.
Questa modalità di pagamento non rientra tra i sistemi previsti dalla vigente normativa per l’effettuazione delle erogazioni liberali. La legge istitutiva dell’Art Bonus e quella dello School Bonus63 demandano a successivi provvedimenti – o dell’Agenzia delle Entrate o dei Ministeri competenti – la definizione delle modalità di versamento delle donazioni e di utilizzo del credito d’imposta. Allo stato attuale, i conseguenti provvedimenti64 non contemplano tra le esclusive modalità di pagamento ammesse, né quella del pagamento tramite terminali presso siti culturali, scuole e tabaccherie, né quindi il pagamento in contanti tramite questi stessi terminali. Invero questo sistema presenterebbe il vantaggio di poter interessare una vasta platea di piccoli e medi donatori. Per quanto esposto, il sistema ipotizzato richiederebbe per la sua ammissibilità un Decreto interministeriale dei Ministeri competenti. Inoltre, se il sistema richiedesse un aggio a favore dell’operatore, che però sembra da escludere, per essere attuabile avrebbe bisogno di seguire le procedure previste dal nuovo codice degli appalti. Si dovrebbe partire da un decreto interministeriale tra Ministero dei Beni e delle Attività culturali o dell’Istruzione e quello dell’Economia e delle Finanze. Dopo di che, tramite la Consip, sarà possibile disporre la gara pubblica di servizi. Nel caso specifico la gara si potrebbe configurare come superiore alla soglia di rilevanza europea se il progetto interessasse l’intero territorio nazionale65.



Scopi del miglioramento

Un miglioramento delle condizioni del sistema delle erogazioni liberali potrebbe incrementare il mecenatismo, valorizzando la figura del donatore, e stimolare l’efficienza della spesa pubblica. Si aumenterebbe la platea dei donatori, facilitando le modalità di erogazione tramite terminali di pagamento diffusi sul territorio. Potrebbe consentire di spalmare su un periodo di cinque anni le eventuali eccedenze delle donazioni rispetto ai limiti fissati. Potrebbe stimolare i soggetti pubblici nel coinvolgere i privati su specifici progetti da finanziare. Per converso, potrebbe facilitare la possibilità per i donanti di proporre ai soggetti pubblici uno specifico progetto da finanziare, facendo confluire le donazioni in un fondo ad hoc e condizionando i pagamenti agli stati d’avanzamento dell’intervento.
Sull’informativa pubblica, le norme vigenti contengono regole adeguate sia per l’Art Bonus che per lo School Bonus. Infatti, il Decreto Cultura del 31 maggio 2014 ha disposto che i soggetti beneficiari di erogazioni liberali “provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali”66. Analogamente, nell’ambito della riforma del Sistema Nazionale di Istruzione del 13 luglio 2015, i soggetti beneficiari di erogazioni liberali sono tenuti “a dare pubblica comunicazione dell’ammontare delle somme erogate (…), nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale”67. I rispettivi siti internet ed indirizzi di posta elettronica, se ben gestiti, possono garantire un costante aggiornamento in merito allo stato di attuazione dei progetti e all’ammontare delle erogazioni ricevute68. Non è previsto una informativa automatica ai singoli donatori muniti di indirizzo e-mail.
Sul fronte pratico, tuttavia, il privato donatore non ha voce in capitolo sulla gestione dei fondi da lui destinati a soggetti pubblici; può solo tenersi al corrente su propria iniziativa. Se l’opera specifica finanziata con le donazioni non ha luogo, l’importo viene acquisito dal Ministero competente, con buona pace del donatore.
Occorrerebbe correggere tale “mortificazione” del donatore. Una apposita legge dovrebbe prevedere che le erogazioni liberali non possono essere utilizzate, se non per l’eccedenza, per scopi diversi da quelli per i quali sono state elargite. In caso di impossibilità, solo in via subordinata e con il consenso del donatore o del comitato dei donatori, dovrebbe ammettersi la riferibilità delle predette erogazioni ai generali compiti istituzionali delle relative Amministrazioni centrali69.
La reputazione dei soggetti beneficiari, la trasparenza nell’uso dei singoli fondi donati, le facilitazioni e semplificazioni amministrative, l’incremento degli incentivi fiscali, sono tutti elementi che devono intervenire in modo coordinato per incentivare il “dona anche tu” così presente nell’attuale condizione di ridotte disponibilità pubbliche.
Sotto questo profilo, ciò che colpisce è la deriva burocratica che ha afflitto nel tempo e affligge tuttora l’intero settore delle donazioni liberali. Deriva che si è nutrita e tuttora si nutre delle percentuali delle donazioni ammesse in detrazione o deduzione prima e come credito d’imposta ora. Innumerevoli nel corso del tempo le percentuali che si sono accavallate in diversi contesti ed in relazione al reddito dichiarato: 65%, 64,4%, 50%, 35,4%, 26%, 19%, 15%, 10%, 2%. Oppure, fra gli altri, gli importi assoluti massimi consentiti in deduzione, o compensabilità o credito d’imposta annua per privati o imprese: 700.000,00 euro, 250.000,00 euro, 103.291,38 euro, 100.000,00 euro, 30.000,00 euro, 2.065,83 euro, 1.549,37euro, 1.500,00euro, 1.032,91 euro, 51,65 euro.
Nello specifico e in sintesi, abbiamo visto che il credito d’imposta per l’Art Bonus incontra il limite del 65% del donato, nella misura massima del 15 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche e degli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui dei soggetti titolari di reddito d’impresa. Per lo School Bonus sussiste ancora il limite triennale e la limitazione del credito d’imposta del 65% del donato per il 2016 e 2017 e del 50% per il 2018. Inoltre, il credito d’imposta per lo School Bonus è ammesso nella misura massima di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta70.
Tutti questi articolati e difformi limiti in vigore giustificano controlli e verifiche sia a carico dei donanti in via preventiva che dell’Agenzia delle Entrate a consuntivo. I complessi calcoli per le coperture di bilancio si coniugano con le connesse verifiche fiscali. Tutte ipoteche su azioni benefiche e solidali. Uno sforzo enorme del legislatore per trovare un giusto equilibrio tra esenzioni private ed entrate erariali. Questa complessità si celebra sull’altare della sacrosanta necessaria copertura finanziaria delle leggi e dell’equilibrio contabile tendenziale del bilancio dello Stato.
All’erogazione liberale dei privati fa da contraltare un onere sullo Stato: la rinuncia ad una parte dei corrispondenti introiti fiscali. Va tenuto presente, però, che l’erogazione liberale integra ed a volte sostituisce un necessario intervento statale e stimola l’efficienza della spesa pubblica.
Infine, il sistema dei bonus e delle agevolazioni fiscali dovrebbe essere meno macchinoso nell’operare e più favorevole alla figura del donatore. Ciò sarebbe possibile anche espandendo l’informatizzazione del sistema.




Conclusioni

Tutti i paesi sostengono fiscalmente il settore no-profit, agevolando le donazioni e le erogazioni. Gli Stati Uniti sembrano all’avanguardia in questo campo.
L’Italia è comunque il paese che prevede più ipotesi (circa 11) di agevolazioni nazionali. Questo è un fatto positivo. Particolarmente estese ed articolate risultano quindi le tipologie di donazioni ed erogazioni liberali che godono di agevolazione nel nostro paese.
Tuttavia, i limiti contabili posti al credito d’imposta sulle donazioni per la cultura non convincono pienamente. Perché il limite del 15 per cento del reddito imponibile delle persone fisiche e degli enti non commerciali e del 5 per mille dei ricavi annui dei soggetti titolari di reddito d’impresa71? Perché il limite triennale ed il credito d’imposta del 50% resiste per lo School Bonus? Solo esigenze di bilancio li hanno imposti. Non la logica dell’incremento della fruizione culturale e scolastica. Perché nessuna agevolazione è prevista per eventuali eccedenze nelle donazioni?
Indirettamente vige un disincentivo fiscale a contribuire all’intervento dello Stato nella cultura e nella scuola entro ed oltre i limiti fiscali previsti. La parte non coperta dal credito d’imposta viene pienamente tassata ed il relativo prelievo concorre al bilancio dello Stato, spesso assorbito dalla spesa corrente o dalle inefficienze di sistema.
L’intervento nel campo della salvaguardia del patrimonio culturale pubblico italiano, da intendere come beni culturali e scuola, è oggi considerato indubbiamente come prioritario. Da un lato, il settore dei beni culturali è molto produttivo, anche per le sue potenzialità commerciali e quindi del conseguente prelievo fiscale. Dall’altro lato, la scuola prepara la futura difesa di questo patrimonio culturale del paese. Pertanto, dovrebbe esaltarsi tutto ciò che concorre a difendere e valorizzare questo patrimonio. Su tale linea di principio, dovrebbe superarsi il limite triennale per la validità dello School Bonus. Dovrebbero consistentemente ridursi i limiti fissati dalla vigente normativa che disincentivano le erogazioni liberali entro ed oltre le percentuali ed importi attualmente stabiliti.
Inoltre, dovrebbe essere valorizzata la vigilanza dei donatori sul destino tempestivo dei fondi donati e degli scopi raggiunti. Sarebbe opportuno in questo campo introdurre delle formule di controllo analoghe a quelle che abbiamo visto applicarsi per le sponsorizzazioni.
Una completa informatizzazione del sistema ed il suo collegamento con i social network sarebbe necessaria per coinvolgere anche i piccoli donatori e responsabilizzare gli organi preposti, al fine di stimolare nuove donazioni72.
Per le erogazioni liberali, soprattutto piccole e medie, è stato suggerito di sfruttare il sistema informatico, ora in atto presso le tabaccherie, consentendo di recarsi presso le diverse ricevitorie con la propria tessera fiscale o sanitaria. La ricevuta della ricevitoria certificherà ai fini fiscali ed in un’unica operazione: donatore, importo, beneficiario dell’erogazione liberale e progetto finanziato.
Il sistema è anche carente della compartecipazione negli organi di controllo dei rappresentanti dei donatori. La partecipazione di grandi donatori, quali fondazioni bancarie ed altri, al processo di controllo e di decisione sull’uso dei fondi donati potrebbe stimolare l’allargamento della platea dei donatori stessi. Aumenterebbe, così, anche il senso di affidamento e di fiducia nel sistema da parte dei piccoli e medi donatori. L’esempio del Museo Poldi Pezzoli evidenzia i vantaggi che derivano dalla valorizzazione del mecenatismo privato, anche attraverso la presenza fisica dei donatori o sovventori nella gestione delle donazioni. E ciò vale in ogni campo delle erogazioni liberali, non solo in quello dedicato ai beni culturali o agli Istituti scolastici.
Dalla presente esposizione, seppur resa solo per i casi dell’Art Bonus e dello School Bonus, emerge forte l’esigenza di uniformare, migliorare e semplificare, anche tramite un apposito Testo Unico innovativo, l’attuale articolata e multiforme materia delle erogazioni liberali in tutte le loro espressioni.

















NOTE

1 Ringrazio sia Pasquale Gambardella per avermi aiutato nel labirinto della normativa fiscale italiana sulle erogazioni liberali per cultura e scuola, sia Giovanni Cesàro per avermi introdotto alle difficoltà che donatori privati incontrano nel finanziare gli investimenti sociali, sia Annalisa Zanni per il controllo sui dati relativi al Museo Poldi Pezzoli, sia Lorenzo Colonna di Paliano per le informazioni sul trattamento fiscale negli USA delle donazioni sociali, sia mio figlio Alberto per quelle in Francia.^
2 Cfr. Pietro Antonio Valentino,”Fiscalità e mecenatismo culturale”, Ufficio Sudi Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 2010; http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/miba c / e x p o r t / U f f i c i o S t u d i / s i t o - U f f i c i o S t u d i / C o n t e n u t i / A r c h i v i o -Newsletter/Archivio/2010/Newsletter-5/visualizza_asset.html_1895314724.html.^
3 D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106.^
4 A) Costituzione della Repubblica italiana, art. 9; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Legge 2 agosto 1982, n. 512, recante il “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale” e s.m.i. (artt. 6 e 7 sul Pagamento dell’imposta di successione e delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali); Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) (art. 15, comma 1, lettera h, e art. 100, comma 2, lettera m); Legge 26 febbraio 1987, n. 49; Legge 6 agosto 1990, n. 223 (art. 8, comma 12) sulle sponsorizzazioni; Legge 11 agosto 1991, n. 266; Legge 8 novembre 1991, n. 381; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 17); Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 1); Legge 13 maggio 1999, n. 133; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 54); Legge 7 dicembre 2000, n. 383; Legge 6 marzo 2001, n. 52; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2001, n. 329; Decreto ministeriale MiBAC dell’11 aprile 2001, individuante le categorie dei beneficiari; Decreto ministeriale MEF 25 maggio 2001, n. 264, sulle donazioni librarie; Decreto ministeriale MiBAC 3 ottobre 2002, amplia le categorie dei beneficiari; Decreto ministeriale MEF 18 luglio 2003, n. 266, sulle Onlus; Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326; Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (art. 120 sulle sponsorizzazioni); Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in Legge 14 maggio 2005, n. 80 (decreto per la competitività); Decreto Legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito in Legge 31 luglio 2005, n. 156; Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (art. 1, comma 337); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2006; Legge 27 dicembre 2006, n. 296; Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007, n. 40; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007; Decreto Legge del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29 novembre 2007, n. 222; Decreto legislativo n. 62 del 20 marzo 2008 (art. 2, comma 1, lett. bbbb, recante modifiche alle disposizioni sulle sponsorizzazioni); Decreto ministeriale MiBAC del 19 novembre 2010; Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (con gli artt. 40, comma 9, e 42, comma 9, ha introdotto significativi cambiamenti sulle erogazioni culturali a favore della cultura); Decreto ministeriale MiBAC del 24 aprile 2013; Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, il cui art. 12 – abrogato dall’art. 1, co. 6, del Decreto Legge 83/2014 – disponeva misure urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore (entro i diecimila euro) in favore della cultura ed il coinvolgimento dei privati; Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, c.d. Decreto Cultura, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106 (art. 1 istitutivo dell’Art Bonus); Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (art 24, co 2, lett. dd, ee, sui beneficiari delle erogazioni liberali); Decreto legislativo 21 novembre 2014, n, 175, c.d. decreto sulle semplificazioni fiscali, (art. 29 sulle sponsorizzazioni); Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 11, recante modifiche alle disposizioni sull’Art Bonus); Legge 13 luglio 2015, n. 107, c.d. Buona Scuola (art. 1, co. 145 e ss., istitutivi dello School Bonus); Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016 (art. 1, co. 318, recante modifiche ai periodi d’imposta e percentuali applicabili all’Art Bonus); Decreto MIUR dell’8 aprile 2016, attuativo dello School Bonus; Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (art. 17 sull’Art Bonus per le aree colpite da eventi calamitosi), convertito in Legge 15 dicembre 2016, n. 229.
B) Circolare del Ministero delle Finanze n. 82 del 12 marzo 1998; Circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998; Circolare del Ministero delle Finanze n. 22 del 22 gennaio 1999; Circolare del Ministero delle Finanze n. 43 dell’8 marzo 2000; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 26 gennaio 2001; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 107 del 31 dicembre 2001; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 del 18 febbraio 2002; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 54 del 19 giugno 2002; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 63 del 1° agosto 2002; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 292 del 9 settembre 2002; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 356/E del 14 novembre 2002, sulle sponsorizzazioni; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 26 febbraio 2003; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 22 aprile 2003; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 15 febbraio 2005; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42 del 5 aprile 2005; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22 del 16 maggio 2005; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 81 del 17 giugno 2005; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 del 19 agosto 2005; Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività culturali n. 183 del 22 dicembre 2005; Risoluzione n. 180 del 27 dicembre 2005; Circolare n. 20 del 13 giugno 2006, paragrafo 4; Circolare del Ministero dei Beni e delle Attività culturali n. 38 del 19 febbraio 2007; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14 giugno 2007; Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007; Istruzioni per la compilazione del Modello 730; Istruzioni per la compilazione del Modello Unico; Circolare MiBAC n. 396 del 6 ottobre 2011, contenente gli esiti storici 2001-2010 delle erogazioni liberali da soggetti titolari di reddito di impresa, ex art. 100, co. 2, lett. m, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), nonché dati relativi al solo 2010 per le erogazioni liberali da persone fisiche o enti non commerciali, ex art. 15, lett. h, del detto D.P.R. 917/1986; Circolare MiBAC n. 222 dell’11 giugno 2012, regolante le erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo; Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, concernente l’articolo 1 del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura - “Art-Bonus”; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 87/E del 15 ottobre 2015 sulle Fondazioni bancarie; Circolare MiBAC n. 118 del 22 dicembre 2016, contenente gli esiti storici 2006-2015 delle erogazioni liberali da soggetti titolari di reddito di impresa, ex art. 100, co. 2, lett. m, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), nonché dati relativi al solo 2015 per le erogazioni liberali da persone fisiche o enti non commerciali, ex art. 15, lett. h, del detto D.P.R. 917/1986.^
5 Cit. D.L. 83/2014 (art. 1, istitutivo dell’Art Bonus).^
6 L. 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 145 e ss., istitutivo dello School Bonus).^
7 Cfr. Art&Law n. 6/2016, Newsletter di Negri-Clementi Studio legale associato, pag. 5. http://www.familyofficer.it/wp-content/uploads/2016/07/artlaw-6-2016.pdf.^
8 Cfr. art. 15, co. 1, lett. h,, e art. 100, co. 2, lett. m, D. lgs. 22 dicembre 1986, n. 917, e succ. mod. e int.^
9 Art. 1, co. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in Legge 29 luglio 2014, n. 106. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014.^
10 Art. 1, co. 2, cit. D.L. 83/2014, come integrato dalla cit. legge di conversione 106/2014.^
11 Cfr. art. 1, co. 318, L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, che ha modificato il co. 1 dell’art. 1 del D.L. 83/2014 relativamente ai periodi d’imposta e percentuali applicabili all’Art Bonus.^
12 Art. 1, co. 1 e 2, cit. D.L. 83/2014.^
13 Cfr. art. 1, co. 4, cit. D.L. 83/2014.^
14 L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 145; nonché Decreto MIUR dell’8 aprile 2016, artt. 2 e 4, attuativo dello School Bonus.^
15 Cit. L. 107/2015, art. 1, commi 145 e 147; nonché cit. Decreto MIUR dell’8 aprile 2016, artt. 2 e 4.^
16 Art. 120, D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e succ. mod. e int. Cfr. anche la precedente Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 356/E del 14 novembre 2002.^
17 Cassazione, sentenze: n. 10914 del 27 maggio 2015; n. 3770 del 25 febbraio 2015; n. 25100 del 26 settembre 2014; n. 6548 del 27 aprile 2012; n. 24065 del 16 novembre 2011; n. 6502 del 19 maggio 2000; n. 14350 del 21 dicembre 1999.^
18 Questo tipo di contratto viene definiti nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 novembre 2002, n. 356/E, come “un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive, in base al quale il soggetto sponsorizzato o sponsee si obbliga nei confronti dello sponsor ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie dietro versamento di un corrispettivo che può consistere in una somma di denaro, in beni o servizi, che lo sponsor deve erogare direttamente o indirettamente”.^
19 Cfr. D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112, il cui art. 12, abrogato dal Decreto Cultura, disponeva misure urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore (entro i diecimila euro) in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati.^
20 Cfr. Decreto ministeriale MiBAC del 19 novembre 2010.^
21 Cfr. Agenzia delle Entrate, “Guida alle erogazioni liberali: le agevolazioni fiscali”, 2007: http://pagamenti.elis.org/erogazioni-liberali-agevolazioni-fiscali.pdf; www.agenziaentrate.gov.it; http://www.guidafisco.it/erogazioni-liberali-deducibili-detraibili-730-1298; http://www.ufficiostudi.beniculturali.it/mibac/multimedia/UfficioStudi/documents/1289312894394_3.Reg-Toscana20104.Erogazioni_liberali_a_favore_dei_musei.pdf.^
22 Decreto MIUR dell’8 aprile 2016, attuativo dello School Bonus.^
23 Quindi non sono applicabili né il limite di euro 250.000 per i crediti d’imposta agevolativi, previsto dall’art. 1, co. 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244; né quello di euro 700.000 per la compensabilità di crediti d’imposta e contributi, previsto dall’art. 34, L. 23 dicembre 2000 n. 388; né quello di euro 1.500 sulla compensabilità in presenza di debiti iscritti a ruolo, previsto dal combinato disposto dell’art. 31 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. 30 luglio 2010 n. 122) e dell’art. 17, co. 1, del D. lgs. del 9 luglio 1997 n. 241.^
24 Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività culturali, “Erogazioni liberali delle Imprese a favore della cultura”. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/ visualizza_asset.html_1464223263.html.^
25 http://www.vita.it/it/article/2015/07/09/sempre-meno-finanziamenti-privati-alla-cultura/135848/.^
26 Fonti: 1) ISTAT, statistiche demografiche. http://www.tuttitalia.it/statistiche/nord-centro-mezzogiorno-italia/. 2) MiBAC, Circ. 118/2016. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1325477958. html.^
27 Fonte: Circolare MiBAC n. 396 del 6 ottobre 2011. www.beniculturali.it_mibac_multimedia_MiBAC_documents_1326472923907_ Circolare_esiti_2011. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/Comunicati-Stampa/visualizza_asset.html_1969781888.html.^
28 11° Rapporto annuale Federculture 2015, a cura di Roberto Grossi.^
29 Cfr. Roberto Ciccarelli, “Presentato il rapporto Federculture”, Il Manifesto, 9 luglio 2015.^
30 12° Rapporto annuale Federculture 2016, Fondazione MAXXI, 19 ottobre 2016.^
31 http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_ 1212667891.html.^
32 Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.^
33 Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2007, n. 133, pag. 4.^
34 L’art. 15, lett. h, D.P.R. 917/1986 prevede che “h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l’impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente”.^
35 L’art. 100, co. 2, D.P.R. 917/1986 prevede che “2. Sono inoltre deducibili: (omissis) m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull’impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento all’Agenzia delle entrate, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza”.^
36 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (art 24, co 2, lett. dd, ee).^
37 Loi n. 87-571 del 23 luglio 1987, sullo sviluppo del mecenatismo; Loi n. 2002-5 del 4 gennaio 2002, recante diverse misure fiscali per agevolare il mecenatismo a favore dei musei; Loi n. 2003-709 del 1° agosto 2003, di modifica del regime fiscale sul mecenatismo a favore delle associazioni e fondazioni; Loi 2014-856 del 31 luglio 2014, relativa all’economia sociale e solidale con cui si inserisce l’art. 20-2 nella cit. Loi n. 87-571; http://www.associations.gouv.fr/IMG/pdf/mecenat_guide_juridique.pdf. Vedi anche Camera dei Deputati, “Le misure in favore del mecenatismo culturale in Francia e Germania”, in “Note informative sintetiche”, n. 13/I, A.C. 2426, 17 giugno 2014; http://www.camera.it/temiap/temi17/NIS17013I.pdf.^
38 Enquête de FIDAL, “Loi Aillagon: Que retenir des 10 ans du «dispositif mécénat»?”, 27 gennaio 2014. http://www.dla-ca.org/fichiers/document/pdf/216/Loi%2001082003.pdf.^
39 Cfr. art. 238 bis, alinéa 1, del Code General des Impots, come modificato dagli artt. 19, 42 e 111 della Loi n. 2016-1918 del 29 dicembre 2016.^
40 Cfr. art. 200, alinéa 1, del Code General des Impots, come modificato dall’art. 42 della Loi n. 2016-1918 del 29 dicembre 2016.^
41 Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, pag. 5.^
42 Rapport public thématique - Les musées nationaux après une décennie de transformations (2000-2010) pagg. 61-75; http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/114000168.pdf. www.ccomptes.fr/fr/CC/Accueil.html.^
43 Cfr. Rozen Noguellou, “Les musées nationaux”, Droit Administratif, n. 5, maggio 2011.^
44 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Mecenat/Particuliers/Le-regime-fiscal; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F426; Fisco Equo, “Comparazione tra i sistemi di deduzione/detrazione” in Francia, luglio 2012, pag. 12; http://www.fiscoequo.it/2015/images/stories/documenti/ded.int.pdf.^
45 11° Rapporto annuale Federculture 2015, cit.^
46 Cfr. Charles T. Clotfelter, “Charitable Giving and Tax Policy in the U.S.”, in “Charitable giving and tax policy: a historical and comparative perspective”, maggio 2012, pag. 56; http://econ.lse.ac.uk/staff/clandais/cgi-bin/Articles/full_volume.pdf.^
47 Cfr. Charles T. Clotfelter, cit., pagg. 34-62; http://econ.lse.ac.uk/staff/clandais/cgibin/Articles/full_volume.pdf. J. Mark Davidson Schuster, “Il rapporto fra pubblico e privato nel finanziamento della cultura”, in “Pubblico o privato: un falso dilemma – La politica culturale negli Stati Uniti”, Guida ed., 1986, pagg. 32 e ss.; https://books.google.it/books?id=wmRIJcowNHIC&pg=PA29&lpg=PA29&dq=finanziamenti+privati+alla+cultura+in+USA&source=bl&ot s=qqg5x_SJ s4&s ig=TmZEwaYxadhA- j r lxYLW-Ra-3DQ&hl=i t&sa=X&ved=0ahUKEwik0pv2l7fRAhUBmxQKHflPBOMQ6AEIIDAB#v=onepage&q=finanziamenti%20privati%20alla%20cultura%20in%20USA&f=false.^
48 https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/charitable-contributiondeductions; http://www.assif.it/images/Ricerche/Quanto-donano-gli-italiani_Vita_2015.pdf.^
49 Cfr. Pietro A. Valentino, cit.; Paul Bedard, “Americans are world’s most charitable, top 1% provide 1/3rd of all donations”, Washington Examiner, 19 gennaio 2016; http://www.washingtonexaminer.com/americans-are-worlds-most-charitable-top-1-provide-13rd-of-alldonations/article/2580876. http://nccs.urban.org/data-statistics/charitable-giving-americasome-facts-and-figures.^
50 Cfr. Paul Bedard, cit.^
51 Cfr. Charles T. Clotfelter, cit., pag. 56.^
52 Annalisa Zanni, “Il museo Poldi Pezzoli”, UBI Banca, Rassegna n. 8, dicembre 1999, pag. 30. Silvia Broggi, “Nel testamento un bel dono alla sua città”, in Il Giornale, 7 giugno 2006. http://www.storiemilanesi.org/personaggio/gian-giacomo-poldi-pezzoli/racconto/3/.^
53 Marco Carminati, “I conti segreti di Poldi Pezzoli”, 7 novembre 2011. http://caffetteriadellemore.forumcommunity.net/?t=48606705.^
54 Fonte: Rendiconto dell’esercizio 2015 della Fondazione artistica Poldi Pezzoli “Onlus".
http://museopoldipezzoli.it/sites/default/files/dwn/Rendiconto_MPP_2015.pdf.^
55 Cfr. art. 3, lett. f, art. 5, lett. C e succ. cpv., art. 7, terzo trattino, art. 11, 4° cpv., dello Statuto della Fondazione artistica Poldi Pezzoli “Onlus” del 18 maggio 2011.^
56 Cfr. art. 2 del relativo Statuto.^
57 Atto notarile rep. n. 84735, racc. 18947, del 9 maggio 2009.^
58 Circolare MiBAC n. 183 del 22 dicembre 2005.^
59 Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 133/E del 14 giugno 2007 e poi n. 87/E del 15 ottobre 2015.^
60 Davide Gambardella, “Ereditiera dona due milioni alla clinica che curò il marito”, Julie news, 10 gennaio 2012, http://www.julienews.it/notizia/cronaca/ereditiera-dona-due-milionialla-clinica-che-cur-il-marito/224735_cronaca_3.html; Nat. Fe., “Capri, al via i lavori all’ospedale: erano fermi nonostante una donazione tedesca”, Corriere del Mezzogiorno, 10 gennaio 2012, http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2012/10-gennaio-2012/capri-via-lavori-ospedale-erano-fermi-nonostante-donazione-tedesca-1902805567893.shtml; Anna Maria Boniello, “Lavori fantasma al Capilupi. A quasi un mese dal taglio del nastro, il cantiere è ancora chiuso”, Capri Press, 3 febbraio 2012, http://www.capripress.com/site/?p=2258; Enzo Ciaccio, “Capri, addio bon ton”, 9 agosto 2012, http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2012/08/09/capri-addio-bon-ton/52345/; Anna Maria Boniello, “Lavori all’ospedale Capilupi, il 22 gennaio assemblea pubblica alla sala Paradiso di Anacapri”, Capri Press, 11 gennaio 2013, http://www.capripress.com/site/?p=3180); Enzo Ciaccio, “Capri, l’isola del trash e delle raccomandazioni”, 10 gennaio 2016, http.//www.lettera43.it/it/articoli/politica/2016/01/10/capri-isola-del-trash-e-delle-raccomandazioni/160761/.^
61 Cfr. Pietro A. Valentino, cit.^
62 Cfr. art. 5, Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’8 aprile 2016; Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2007, n. 133.^
63 Rispettivamente: 1) Art. 1, D. L. 83/2014, convertito con modificazioni in L. 106/2014; 2) Art. 1, co. 148, L. 107/2015.^
64 Rispettivamente: 1) per l’Art Bonus la Circ. Ag. Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, capo 6 “Adempimenti”, elenca dettagliatamente i relativi sistemi di pagamento e richiama l’articolo 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che regola il “Pagamento con mezzi diversi dal contante”, per cui sembra escluso il pagamento in contanti dell’Art Bonus; 2) per lo School Bonus il D. M. Istruzione dell’8 aprile 2016 non indica espressamente i sistemi di pagamento, per cui dovrebbe applicarsi per analogia l’articolo 23 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che regola il “Pagamento con mezzi diversi dal contante”.^
65 Cfr. Claudio Consalvo Corduas e Filippo D’Ambrosio, “Il nuovo Codice degli appalti alla prova dei fatti”, L’Acropoli, n. 5/settembre 2016.^
66 L. 31 maggio 2014, n. 83, art. 1, co. 5; nonché Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014, art. 6.^
67 L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, co. 149; Decreto MIUR dell’8 aprile 2016.^
68 Cfr. Circolare MiBAC n. 118 del 22 dicembre 2016; Art&Law n. 6/2016, cit., pag. 8.^
69 Cfr. Decreto ministeriale MiBAC del 19 novembre 2010.^
70 Cfr. art. 1, co. 147, L. 13 luglio 2015, n. 107, e Decreto attuativo MIUR dell’8 aprile 2016.^
71 Art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito in Legge 29 luglio 2014, n. 106.^
72 Cfr. art. 24, D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.^
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